Art. 85 · Prescrizioni aggiuntive in materia di appalti pubblici e finanziamento dell’Unione

Art. 85

Prescrizioni aggiuntive in materia di appalti pubblici e finanziamento dell’Unione

In vigore dal 11 feb 2025
Prescrizioni aggiuntive in materia di appalti pubblici e finanziamento dell’Unione 1.   Le amministrazioni aggiudicatrici, comprese le autorità di sanità digitale e gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, fanno riferimento alle specifiche tecniche, alle norme e ai profili applicabili di cui agli per le procedure di appalto pubblico e all’atto di formulare i documenti di gara o gli inviti a presentare proposte, nonché di definire le condizioni per il finanziamento dell’Unione in relazione al presente regolamento, comprese le condizioni abilitanti per i fondi strutturali e di coesione. 2.   I criteri per ottenere il finanziamento dall’Unione tengono conto delle prescrizioni elaborate nel quadro dei capi II, III e IV.
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