Art. 8 · Diritto di limitare l’accesso

Art. 8

Diritto di limitare l’accesso

In vigore dal 11 feb 2025
Diritto di limitare l’accesso Le persone fisiche hanno il diritto di limitare l’accesso dei professionisti sanitari e dei prestatori di assistenza sanitaria alla totalità o a parte dei loro dati sanitari elettronici personali di cui all’. Nell’esercitare il diritto di cui al primo comma, le persone fisiche sono informate del fatto che la limitazione dell’accesso potrebbe avere un impatto sulla prestazione dell’assistenza sanitaria. Il fatto che una persona fisica abbia imposto una limitazione a norma del primo comma non è visibile ai prestatori di assistenza sanitaria. Gli Stati membri stabiliscono le norme e le garanzie specifiche relative a tali meccanismi di limitazione.
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