Art. 76
Accesso a registri o banche dati transfrontalieri di dati sanitari elettronici per l’uso secondario
In vigore dal 11 feb 2025
Accesso a registri o banche dati transfrontalieri di dati sanitari elettronici per l’uso secondario
1. Nel caso di registri e banche dati transfrontalieri, l’organismo responsabile dell’accesso ai dati sanitari presso il quale è registrato il titolare dei dati sanitari per il registro o la banca dati specifici è competente a decidere in merito alle domande di accesso ai dati sanitari per fornire l’accesso ai dati sanitari elettronici in virtù di un’autorizzazione ai dati. In presenza di contitolari del trattamento rispetto a tali registri o banche dati, l’organismo responsabile dell’accesso ai dati sanitari che decide in merito alle domande di accesso ai dati sanitari per fornire l’accesso ai dati sanitari elettronici è l’organismo responsabile dell’accesso ai dati sanitari dello Stato membro in cui è stabilito uno dei contitolari del trattamento.
2. Qualora i registri o le banche dati di più Stati membri si organizzino in una rete unica di registri o banche dati a livello dell’Unione, i registri o le banche dati associati possono designare un coordinatore per garantire la fornitura di dati dalla rete di registri o banche dati per l’uso secondario. L’organismo responsabile dell’accesso ai dati sanitari dello Stato membro in cui è stabilito il coordinatore della rete è competente a decidere in merito alle domande di accesso ai dati sanitari per fornire l’accesso ai dati sanitari elettronici della rete di registri o banche dati.
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