Art. 66 · Minimizzazione dei dati e limitazione della finalità

Art. 66

Minimizzazione dei dati e limitazione della finalità

In vigore dal 11 feb 2025
Minimizzazione dei dati e limitazione della finalità 1.   Quando gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari ricevono una domanda di accesso ai dati sanitari, essi garantiscono che l’accesso sia fornito solo ai dati sanitari elettronici che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alla finalità del trattamento indicato nella domanda di accesso ai dati sanitari da parte dell’utente dei dati sanitari e in linea con l’autorizzazione ai dati rilasciata a norma dell’. 2.   Gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari forniscono i dati sanitari elettronici in forma anonimizzata, qualora lo scopo del trattamento da parte dell’utente dei dati sanitari possa essere conseguito con tali dati, tenendo conto delle informazioni fornite da quest’ultimo. 3.   Qualora l’utente dei dati sanitari abbia dimostrato in misura sufficiente che la finalità del trattamento non può essere conseguita con dati anonimizzati in conformità dell’, paragrafo 1, lettera c), gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari forniscono l’accesso ai dati sanitari elettronici in forma pseudonimizzata. Le informazioni richieste per invertire la pseudonimizzazione sono disponibili soltanto all’organismo responsabile dell’accesso ai dati sanitari o a un soggetto che agisce come terzo affidabile conformemente al diritto nazionale.
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