Art. 65 · Relazione con le autorità di controllo nell’ambito del regolamento (UE) 2016/679

Art. 65

Relazione con le autorità di controllo nell’ambito del regolamento (UE) 2016/679

In vigore dal 11 feb 2025
Relazione con le autorità di controllo nell’ambito del regolamento (UE) 2016/679 L’autorità di controllo o le autorità incaricate di monitorare e assicurare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono altresì competenti per il monitoraggio e l’assicurazione dell’applicazione del diritto di esclusione riguardo al trattamento dei dati sanitari elettronici personali per l’uso secondario a norma dell’. Tali autorità di controllo hanno il potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino all’importo di cui all’ del regolamento (UE) 2016/679. Le autorità di controllo di cui al primo comma del presente articolo e gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari di cui all’ del presente regolamento cooperano, se del caso, nell’attuazione del presente regolamento nell’ambito delle rispettive competenze. Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis.
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