Art. 54
Uso secondario vietato
In vigore dal 11 feb 2025
Uso secondario vietato
Gli utenti dei dati sanitari trattano solamente i dati sanitari elettronici per l’uso secondario sulla base e in conformità delle finalità previste in un’autorizzazione ai dati rilasciata a norma dell’, in richieste di dati sanitari approvate a norma dell’ o, nelle situazioni di cui all’, paragrafo 3, in un’approvazione di accesso da parte del pertinente partecipante autorizzato in DatiSanitari@UE (HealthData@EU) di cui all’.
In particolare, sono vietati l’accesso ai dati sanitari elettronici per l’uso secondario ottenuti mediante un’autorizzazione ai dati rilasciata a norma dell’ o una richiesta di dati sanitari approvata a norma dell’ e il trattamento di tali dati per gli usi seguenti:
a)
adottare decisioni pregiudizievoli per una persona fisica o un gruppo di persone fisiche sulla base dei loro dati sanitari elettronici; per essere considerate «decisioni» ai fini della presente lettera, esse devono produrre effetti giuridici, sociali o economici o incidere in modo analogo significativamente su tali persone fisiche;
b)
adottare decisioni, in relazione a una persona fisica o a un gruppo di persone fisiche, per quanto riguarda offerte di lavoro, offrire condizioni meno favorevoli nella fornitura di beni o servizi, compresa l’esclusione di tali persone o gruppi dal beneficio di un contratto di assicurazione o di credito, la modifica dei loro contributi e premi assicurativi o le condizioni dei prestiti, o adottare altre decisioni, in relazione a una persona fisica o a un gruppo di persone fisiche, che risultino in una discriminazione nei loro confronti sulla base dei dati sanitari ottenuti;
c)
svolgere attività pubblicitarie o di marketing;
d)
sviluppare prodotti o servizi in grado di danneggiare le persone, la sanità pubblica o la società in generale, quali droghe illecite, bevande alcoliche, prodotti del tabacco e della nicotina, armi o prodotti o servizi concepiti o modificati in modo da creare dipendenza, violare l’ordine pubblico o la moralità o causare un rischio per la salute umana;
e)
svolgere attività in contrasto con le disposizioni etiche a norma del diritto nazionale.
Storico versioni
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