Art. 46 · Procedura di salvaguardia dell’Unione

Art. 46

Procedura di salvaguardia dell’Unione

In vigore dal 11 feb 2025
Procedura di salvaguardia dell’Unione 1.   Se, a norma dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 3, sono sollevate obiezioni contro una misura nazionale adottata da un’autorità di vigilanza del mercato o se la Commissione considera una misura nazionale contraria al diritto dell’Unione, la Commissione avvia tempestivamente consultazioni con tale autorità di vigilanza del mercato e con gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale interessata. In base ai risultati della valutazione, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che determina se la misura nazionale sia giustificata. Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione indirizza la propria decisione di esecuzione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati. 2.   Se la misura nazionale di cui al paragrafo 1 è ritenuta giustificata dalla Commissione, tutti gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per garantire che il sistema di cartelle cliniche elettroniche non conforme sia ritirato dal proprio mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale di cui al paragrafo 1 è ritenuta ingiustificata dalla Commissione, lo Stato membro interessato la revoca.
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