Art. 42
Prescrizioni nazionali e comunicazioni alla Commissione
In vigore dal 11 feb 2025
Prescrizioni nazionali e comunicazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri possono adottare prescrizioni nazionali per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche e disposizioni sulla loro valutazione della conformità in relazione ad aspetti diversi dai componenti software armonizzati dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche.
2. Le prescrizioni nazionali o le disposizioni di cui al paragrafo 1 non incidono negativamente sui componenti software armonizzati dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche.
3. Quando adottano prescrizioni o disposizioni conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione.
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