Art. 24
Infrastrutture e servizi di sanità digitale transfrontalieri supplementari
In vigore dal 11 feb 2025
Infrastrutture e servizi di sanità digitale transfrontalieri supplementari
1. Tramite LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU) gli Stati membri possono erogare servizi supplementari in grado di agevolare la telemedicina, la sanità mobile, l’accesso da parte delle persone fisiche alle traduzioni esistenti dei loro dati sanitari e lo scambio o la verifica di certificati sanitari, compresi i libretti delle vaccinazioni, nonché servizi a sostegno della sanità pubblica e della vigilanza della sanità pubblica o di sistemi, servizi e applicazioni interoperabili di sanità digitale, al fine di conseguire un elevato livello di fiducia e sicurezza, migliorare la continuità dell’assistenza e garantire l’accesso a un’assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici di detti servizi supplementari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. La Commissione e gli Stati membri possono agevolare lo scambio di dati sanitari elettronici personali con altre infrastrutture, quali il sistema di gestione dei dati clinici dei pazienti o altri servizi o infrastrutture nei settori sanitario, dell’assistenza o della sicurezza sociale che possono diventare partecipanti autorizzati a LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU). La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici di detti scambi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Il collegamento e la disconnessione di un’altra infrastruttura alla o dalla piattaforma centrale per la sanità digitale sono soggetti a una decisione della Commissione adottata mediante un atto di esecuzione, basato sui risultati dei controlli di conformità degli aspetti tecnici degli scambi di cui al primo comma del presente paragrafo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. Un punto di contatto nazionale per la sanità digitale di un paese terzo o un sistema istituito a livello internazionale da un’organizzazione internazionale può diventare un partecipante autorizzato a LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU) a condizione che soddisfi i requisiti di LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU) ai fini dello scambio di dati sanitari elettronici personali di cui all’, che il trasferimento derivante dal collegamento a LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU) sia conforme alle norme di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e che le prescrizioni relative alle misure giuridiche, organizzative, operative, semantiche, tecniche e di cibersicurezza siano equivalenti a quelle applicabili agli Stati membri nel funzionamento dei servizi di LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU). Tali prescrizioni sono verificate dalla Commissione mediante controlli di conformità.
Sulla base dell’esito dei controlli di conformità di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di collegare o disconnettere il punto di contatto nazionale per la sanità digitale del paese terzo o il sistema istituito a livello internazionale da un’organizzazione internazionale, a seconda dei casi, a o da LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
La Commissione stabilisce e mantiene un elenco dei punti di contatto nazionali per la sanità digitale dei paesi terzi o dei sistemi istituiti a livello internazionale da organizzazioni internazionali collegati a LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU) a norma del presente paragrafo e rende tale elenco pubblicamente disponibile.
Storico versioni
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