Art. 21
Diritto di presentare un reclamo a un’autorità di sanità digitale
In vigore dal 11 feb 2025
Diritto di presentare un reclamo a un’autorità di sanità digitale
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare, singolarmente o, se del caso, collettivamente, all’autorità di sanità digitale competente un reclamo in relazione alle disposizioni del presente capo, purché i loro diritti o interessi siano influenzati negativamente.
2. Se il reclamo riguarda i diritti delle persone fisiche a norma degli e da 5 a 10 del presente regolamento, l’autorità di sanità digitale trasmette il reclamo alle autorità di controllo competenti di cui al regolamento (UE) 2016/679. L’autorità di sanità digitale fornisce all’autorità di controllo competente le informazioni necessarie a sua disposizione a norma del regolamento (UE) 2016/679 al fine di agevolare la valutazione del reclamo e la relativa indagine.
3. L’autorità di sanità digitale competente alla quale è stato presentato il reclamo informa, in conformità del diritto nazionale, il reclamante sui progressi fatti nel trattare il reclamo, sulla decisione adottata riguardo al reclamo e sull’eventuale deferimento del reclamo all’autorità di controllo competente di cui al regolamento (UE) 2016/679 e, nei casi di deferimento, del fatto che a partire da tale momento l’autorità di controllo deve essere l’unico punto di contatto per il reclamante a tale proposito.
4. Le autorità di sanità digitale negli Stati membri interessati cooperano per trattare e risolvere i reclami relativi allo scambio transfrontaliero e all’accesso ai dati sanitari elettronici personali, anche scambiando tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo.
5. Le autorità di sanità digitale facilitano la presentazione dei reclami e predispongono strumenti facilmente accessibili per la presentazione dei reclami.
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