Art. 17
Prescrizioni relative all’attuazione tecnica
In vigore dal 11 feb 2025
Prescrizioni relative all’attuazione tecnica
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le prescrizioni relative all’attuazione tecnica dei diritti sanciti nella presente sezione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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