Art. 12
Servizi di accesso per professionisti sanitari
In vigore dal 11 feb 2025
Servizi di accesso per professionisti sanitari
Ai fini della prestazione di assistenza sanitaria, gli Stati membri provvedono affinché i professionisti sanitari possano accedere gratuitamente alle categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali di cui all’, anche per le cure assistenziali transfrontaliere, tramite i servizi di accesso per professionisti sanitari.
I servizi di cui al primo comma del presente articolo sono accessibili solo ai professionisti sanitari in possesso di mezzi di identificazione elettronica riconosciuti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 910/2014 o di altri mezzi di identificazione elettronica conformi alle specifiche comuni di cui all’ del presente regolamento.
I dati sanitari elettronici personali sono presentati in maniera facilmente comprensibile nelle cartelle cliniche elettroniche per consentire un facile utilizzo da parte dei professionisti sanitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:327:oj#art-12