Art. 101 · Rappresentanza di una persona fisica

Art. 101

Rappresentanza di una persona fisica

In vigore dal 11 feb 2025
Rappresentanza di una persona fisica Qualora una persona fisica ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto nazionale, con obiettivi statutari di pubblico interesse e attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto o esercitare i diritti di cui agli .
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