Art. 101
Rappresentanza di una persona fisica
In vigore dal 11 feb 2025
Rappresentanza di una persona fisica
Qualora una persona fisica ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto nazionale, con obiettivi statutari di pubblico interesse e attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto o esercitare i diritti di cui agli .
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