Art. 100 · Diritto di ottenere il risarcimento

Art. 100

Diritto di ottenere il risarcimento

In vigore dal 11 feb 2025
Diritto di ottenere il risarcimento Qualsiasi persona fisica o giuridica che subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere un risarcimento, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.
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