Art. 10
Diritto delle persone fisiche di esclusione riguardo all’uso primario
In vigore dal 11 feb 2025
Diritto delle persone fisiche di esclusione riguardo all’uso primario
1. La legislazione degli Stati membri può prevedere che le persone fisiche abbiano il diritto di esclusione dall’accesso ai loro dati sanitari elettronici personali registrati in un sistema di cartelle cliniche elettroniche attraverso i servizi di accesso ai dati sanitari elettronici di cui agli . In tali casi, gli Stati membri garantiscono che l’esercizio di tale diritto sia reversibile.
2. Se uno Stato membro prevede il diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, stabilisce le norme e le garanzie specifiche relative a tale meccanismo di esclusione. In particolare, gli Stati membri possono prevedere che un prestatore di assistenza sanitaria o un professionista sanitario possa accedere ai dati sanitari elettronici personali nei casi in cui il trattamento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica conformemente all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, anche se il paziente ha esercitato il diritto di esclusione riguardo all’uso primario.
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