Art. 2
In vigore dal 10 feb 2025
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva ai livelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 se inferiori alle aliquote definitive. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Storico versioni
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