Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 feb 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di allumina fusa, attualmente classificata con i codici NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 e 2818 10 99 (codici TARIC 2818 10 91 20, 2818 10 91 90) e originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   Le importazioni di corindone artificiale attualmente classificato con il codice TARIC 2818 10 91 30 (ossia corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, composto da ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1) e alluminato di magnesio (CAS RN 12068-51-8), contenente in peso (ogni elemento calcolato come ossido) il 92 % o più, ma non più del 94 % di ossido di alluminio e il 7 % (± 1 %) di ossido di magnesio), non sono soggette a registrazione. Neanche le importazioni di miscele meccaniche di corindone artificiale e altre sostanze, attualmente classificate alla voce 3824 , sono soggette a registrazione. 3.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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