Art. 3
In vigore dal 7 feb 2025
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2026.
Il punto 21 dell’allegato X si applica a decorrere dal 1° marzo 2025.
In deroga al secondo e al terzo comma, dal 12 marzo 2025 le autorità di omologazione non possono rifiutare la concessione di una certificazione delle proprietà dei componenti correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante in conformità al regolamento (UE) 2017/2400, quale modificato dal presente regolamento. Dal 12 marzo 2025, se un fabbricante lo richiede, gli Stati membri non vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato e l’entrata in circolazione di un veicolo nuovo che sia conforme ai regolamenti (UE) 2017/2400 e (UE) n. 582/2011, quali modificati dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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