Art. 6 · Calcolo del quantitativo di quote da assegnare agli operatori di trasporto aereo commerciale

Art. 6

Calcolo del quantitativo di quote da assegnare agli operatori di trasporto aereo commerciale

In vigore dal 6 feb 2025
Calcolo del quantitativo di quote da assegnare agli operatori di trasporto aereo commerciale (1)   Le autorità competenti determinano il fabbisogno di quote per ciascun operatore di trasporto aereo commerciale da esse amministrato. Il fabbisogno è calcolato come la somma del fabbisogno di ciascun carburante ammissibile per l’aviazione o di ciascuna sottocategoria di carburante ammissibile per l’aviazione elencata nell’allegato, il cui prezzo è stato determinato a norma dell’, paragrafo 2, determinato conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3, a seconda dei casi, e arrotondato al numero intero più vicino. (2)   Il fabbisogno di quote assegnate per l’uso di ciascun carburante ammissibile per l’aviazione o sottocategoria di carburante ammissibile per l’aviazione di cui all’allegato, il cui prezzo è stato determinato a norma dell’, paragrafo 2, rifornito negli aeroporti di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 6, terzo comma, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, è determinato utilizzando la seguente formula: dove: carburante utilizzato (y) = quantitativo di carburante puro ammissibile per l’aviazione y o di sottocategoria di carburante ammissibile per l’aviazione y di cui all’allegato, indicato nella relazione annuale sulle emissioni, in tonnellate; differenza di prezzo (y) = differenza fra il prezzo del carburante ammissibile per l’aviazione y o della sottocategoria di carburante ammissibile per l’aviazione y di cui all’allegato e il prezzo del carburante fossile, determinata conformemente all’, paragrafo 1, in EUR/tonnellata; prezzo delle quote = prezzo medio delle quote determinato conformemente all’, paragrafo 5, in EUR/quota. (3)   Il fabbisogno di quote assegnate per l’uso di ciascun carburante ammissibile per l’aviazione o sottocategoria di carburante ammissibile per l’aviazione di cui all’allegato, il cui prezzo è stato determinato a norma dell’, paragrafo 2, rifornito negli aeroporti diversi da quelli di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 6, terzo comma, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, è determinato utilizzando la seguente formula: dove: carburante utilizzato (y) = quantitativo di carburante puro ammissibile per l’aviazione y o di sottocategoria di carburante ammissibile per l’aviazione y di cui all’allegato, indicato nella relazione annuale sulle emissioni, in tonnellate; differenza di prezzo (y) = differenza fra il prezzo della categoria di carburante ammissibile per l’aviazione y o della sottocategoria di carburante ammissibile per l’aviazione y di cui all’allegato e il prezzo del carburante fossile, determinata conformemente all’, paragrafo 2, in EUR/tonnellata; prezzo delle quote = prezzo medio delle quote determinato conformemente all’, paragrafo 5, in EUR/quota. livello di sostegno dell’EU ETS (y) = parte della differenza di prezzo da coprire per la categoria di carburante ammissibile per l’aviazione y di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE. (4)   Entro il 15 giugno di ogni anno le autorità competenti comunicano alla Commissione le seguenti informazioni per ciascun operatore di trasporto aereo commerciale che ha chiesto l’assegnazione: a) nome e identificativo ETS dell’operatore di trasporto aereo commerciale; b) quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione per categoria oggetto della domanda, in tonnellate; c) fabbisogno di assegnazione di quote calcolato conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3. (5)   La Commissione aggrega il fabbisogno complessivo di assegnazione di quote e valuta se in un determinato anno esso non sia superiore alla quantità di quote rimanenti riservate a tal fine a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. Se il fabbisogno complessivo di assegnazione di quote in un determinato anno è superiore alla disponibilità di quote, la Commissione calcola un fattore di riduzione dell’assegnazione. Detto fattore è applicato in modo uniforme a tutti gli operatori di trasporto aereo commerciale interessati dall’assegnazione per l’anno in questione al fine di determinare l’assegnazione definitiva di quote per ciascun operatore di trasporto aereo commerciale. Il fattore di riduzione dell’assegnazione è calcolato utilizzando la seguente formula: La Commissione informa le autorità competenti quando è necessaria l’applicazione di un fattore di riduzione dell’assegnazione e comunica il valore del fattore di riduzione calcolato. Sulla base di tali informazioni, le autorità competenti ricalcolano l’assegnazione definitiva per operatore di trasporto aereo commerciale e la notificano alla Commissione. L’assegnazione definitiva per operatore di trasporto aereo commerciale è arrotondata al numero intero più vicino. (6)   Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione adotta una decisione contenente l’assegnazione di quote per operatore di trasporto aereo commerciale, basata sulle notifiche ricevute, informa le autorità competenti e inserisce le modifiche, se del caso, nel registro dell’Unione istituito ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e nel catalogo degli atti di cui all’articolo 20 di tale direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:723:oj#art-6