Art. 5 · Comunicazione dei prezzi effettivamente pagati dagli operatori di trasporto aereo commerciale

Art. 5

Comunicazione dei prezzi effettivamente pagati dagli operatori di trasporto aereo commerciale

In vigore dal 6 feb 2025
Comunicazione dei prezzi effettivamente pagati dagli operatori di trasporto aereo commerciale (1)   Per i carburanti ammissibili per l’aviazione utilizzati a decorrere dal 1o gennaio 2025, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire dal 2026 un operatore di trasporto aereo commerciale può comunicare alla Commissione i prezzi effettivamente pagati per il carburante utilizzato nell’anno civile precedente. L’operatore, se sceglie di comunicare i prezzi effettivamente pagati, fornisce quanto segue unitamente alla comunicazione: a) documentazione sufficiente, compresi contratti e fatture, che colleghi il carburante ammissibile per l’aviazione all’operatore di trasporto aereo commerciale e indichi tutti gli aeroporti in cui il carburante ammissibile per l’aviazione è stato consegnato e comunicato; b) elementi atti a dimostrare che l’intero quantitativo di carburante ammissibile per l’aviazione comunicato è coperto dai contratti e dalle fatture forniti, in tutte le località di rifornimento. La Commissione può decidere di non prendere in considerazione i prezzi comunicati da un operatore di trasporto aereo commerciale per determinare il prezzo del carburante ammissibile per l’aviazione a norma dell’, paragrafo 2, se le prove presentate sono insufficienti o non paiono attendibili. (2)   La Commissione garantisce la riservatezza del trattamento dei dati e degli elementi di prova presentati a norma del paragrafo 1. (3)   In deroga al paragrafo 2, se solo uno o due operatori di trasporto aereo commerciale comunicano i prezzi effettivamente pagati per un carburante ammissibile per l’aviazione, la Commissione tiene conto dei prezzi comunicati solo se gli operatori rinunciano alla riservatezza. La Commissione informa gli operatori di trasporto aereo commerciale interessati il prima possibile dopo il termine per la comunicazione se solo uno o due operatori di trasporto aereo commerciale hanno comunicato i prezzi effettivamente pagati per un carburante ammissibile per l’aviazione e chiede una rinuncia scritta al diritto di riservatezza. Se gli operatori di trasporto aereo commerciale interessati non trasmettono per iscritto detta rinuncia entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, i prezzi comunicati non sono presi in considerazione nel calcolo della differenza di prezzo a norma dell’. (4)   Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri quali operatori di trasporto aereo commerciale hanno presentato i prezzi comunicati. (5)   Le disposizioni del presente regolamento delegato non pregiudicano l’applicazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:723:oj#art-5