Art. 4 · Calcolo annuale delle differenze di prezzo medio tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e il cherosene fossile

Art. 4

Calcolo annuale delle differenze di prezzo medio tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e il cherosene fossile

In vigore dal 6 feb 2025
Calcolo annuale delle differenze di prezzo medio tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e il cherosene fossile (1)   La differenza di prezzo medio tra il carburante ammissibile per l’aviazione e il cherosene fossile per un determinato anno è calcolata come segue: Differenza di prezzo (y) = prezzo del carburante ammissibile per l’aviazione (y) – (prezzo del cherosene fossile + prezzo ETS + differenza di tassazione (y)] dove: prezzo del carburante ammissibile per l’aviazione (y) = prezzo del carburante ammissibile per l’aviazione y o della sottocategoria di carburante ammissibile per l’aviazione y di cui all’allegato, determinato conformemente al paragrafo 2, in EUR/tonnellata; prezzo del cherosene fossile = prezzo del cherosene fossile JET A1, determinato conformemente al paragrafo 4, in EUR/tonnellata; prezzo ETS = prezzo di utilizzo del cherosene fossile a norma della direttiva 2003/87/CE, determinato conformemente al paragrafo 5, in EUR/tonnellata; differenza di tassazione (y) = differenza tra i livelli minimi armonizzati di tassazione del cherosene fossile e del carburante ammissibile per l’aviazione y, in EUR/tonnellata. (2)   Il prezzo dei carburanti ammissibili per l’aviazione è determinato per specifici carburanti ammissibili per l’aviazione, se disponibile, e come minimo per le sottocategorie di carburanti ammissibili per l’aviazione elencate nell’allegato come segue: a) se il prezzo di mercato è disponibile nella relazione tecnica dell’AESA, il prezzo è il prezzo di mercato pubblicato in tale relazione; b) se il prezzo di mercato non è disponibile nella relazione tecnica dell’AESA, il prezzo è determinato come segue: i) se sono disponibili prezzi comunicati a norma dell’ che coprano almeno il 25 % del quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione o della sottocategoria comunicata da tutti gli operatori di trasporto aereo commerciale nel periodo di riferimento, il prezzo è il prezzo medio ponderato dei prezzi comunicati per gli operatori che hanno comunicato i prezzi a norma dell’; per gli operatori che non hanno comunicato i prezzi a norma dell’, il prezzo è il prezzo minimo di vendita determinato a norma del paragrafo 3 del presente articolo; ii) se non sono disponibili prezzi comunicati a norma dell’ che coprano almeno il 25 % del quantitativo totale di carburante ammissibile per l’aviazione o della sottocategoria comunicata da tutti gli operatori di trasporto aereo commerciale nel periodo di riferimento, il prezzo è il prezzo minimo di vendita determinato a norma del paragrafo 3 del presente articolo. (3)   La Commissione determina il prezzo minimo di vendita, sulla base dei migliori dati disponibili e tenendo conto delle informazioni pertinenti disponibili nella relazione tecnica dell’AESA sulle stime dei costi di produzione, e applica un margine aggiuntivo del 10 %. (4)   Il prezzo del cherosene fossile è il prezzo pubblicato o da pubblicare nella relazione tecnica dell’AESA. Se i prezzi non sono disponibili nella relazione tecnica dell’AESA, pubblicata o da pubblicare, nel momento in cui la Commissione pubblica le differenze di prezzo a norma del paragrafo 7, il prezzo del cherosene fossile è basato sui migliori dati a disposizione della Commissione. (5)   Il prezzo ETS è calcolato fino al secondo decimale utilizzando la seguente formula: prezzo ETS = fattore di emissione del cherosene fossile x prezzo della quota di emissioni ETS dove: fattore di emissione del cherosene fossile = fattore di emissione del kerosene per aeromobili come indicato nell’allegato III, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; prezzo della quota di emissioni ETS = il prezzo medio delle quote di emissioni determinato come prezzo medio ponderato delle aste effettuate in conformità degli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE nel corso dell’anno civile precedente, pubblicato sulla piattaforma d’asta comune, in EUR/quota. Il prezzo ETS è pari a zero se al carburante ammissibile per l’aviazione non è stato attribuito un fattore di emissione pari a zero a norma dell’articolo 54 quater del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e se il carburante ammissibile per l’aviazione è comunicato per i voli di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. (6)   Se i prezzi non sono disponibili in euro, il cambio di valuta si ottiene utilizzando la media annua dei tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea. (7)   Entro il 31 maggio di ogni anno la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la differenza di prezzo per l’anno civile precedente calcolata conformemente al presente articolo e i valori di tutti gli elementi della formula di cui al paragrafo 1.
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