Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 feb 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «operatore di trasporto aereo commerciale»: operatore di trasporto aereo commerciale quale definito all’, punto p), della direttiva 2003/87/CE; (2) «carburante ammissibile per l’aviazione»: i tipi di carburante ammessi a beneficiare del sostegno a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE; (3) «livelli minimi armonizzati di tassazione»: i livelli minimi di tassazione applicabili al cherosene fossile e ai carburanti ammissibili per l’aviazione di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio (6); (4) «relazione tecnica dell’AESA»: la relazione tecnica pubblicata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2405.
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