Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 feb 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«operatore di trasporto aereo commerciale»: operatore di trasporto aereo commerciale quale definito all’, punto p), della direttiva 2003/87/CE;
(2)
«carburante ammissibile per l’aviazione»: i tipi di carburante ammessi a beneficiare del sostegno a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;
(3)
«livelli minimi armonizzati di tassazione»: i livelli minimi di tassazione applicabili al cherosene fossile e ai carburanti ammissibili per l’aviazione di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio (6);
(4)
«relazione tecnica dell’AESA»: la relazione tecnica pubblicata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2405.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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