Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 6 feb 2025
Oggetto e ambito di applicazione (1)   Il presente regolamento stabilisce le norme per il calcolo annuale delle differenze di prezzo tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e il cherosene fossile e per l’assegnazione di quote a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE per l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione da parte degli operatori di trasporto aereo commerciale dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2030. (2)   Gli operatori di trasporto aereo commerciale possono chiedere l’assegnazione di quote in relazione ai carburanti ammissibili per l’aviazione comunicati a norma dell’articolo 54 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e utilizzati sui seguenti voli subsonici: a) voli per i quali devono essere restituite quote a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE; b) voli di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.
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