Art. 3

Art. 3

In vigore dal 3 feb 2025
Il regolamento delegato (UE) 2023/1577 è così modificato: (1) all’ è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata conformemente all’articolo 325 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono essere in grado di individuare, nei rispettivi sistemi interni di gestione del rischio, le posizioni che sono state incluse nell’esposizione al rischio di cambio dell’ente a causa del rischio di conversione risultante dalla conversione delle posizioni di ciascun ente o impresa del gruppo nella stessa valuta utilizzata per le segnalazioni conformemente a tale articolo.» ; (2) all’ sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 8: «7.   Gli enti documentano, nell’ambito delle politiche interne di cui all’articolo 325 duosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, se le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio sono assegnate a un’unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione a norma dell’articolo 104 ter, paragrafo 6, del medesimo regolamento o a un’unità di negoziazione che gestisce sia posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione che posizioni esterne al portafoglio di negoziazione. Se alcune posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio sono assegnate a un’unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione a norma dell’articolo 104 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre altre sono assegnate a un’unità di negoziazione che gestisce sia posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione che posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, le politiche interne specificano i criteri e le motivazioni dell’assegnazione a un’unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o a un’unità che gestisce sia posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione che posizioni esterne al portafoglio di negoziazione. 8.   Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata conformemente all’articolo 325 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono essere in grado di individuare, nei rispettivi sistemi interni di misurazione del rischio, le posizioni che sono state incluse nell’esposizione al rischio di cambio dell’ente a causa del rischio di conversione risultante dalla conversione delle posizioni di ciascun ente o impresa del gruppo nella stessa valuta utilizzata per le segnalazioni conformemente a tale articolo.» ; (3) all’ è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Gli enti documentano, nell’ambito delle politiche interne di cui all’articolo 325 duosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, se le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci o soggette sia al rischio di posizione in merci che al rischio di cambio sono assegnate a un’unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione a norma dell’articolo 104 ter, paragrafo 6, del medesimo regolamento o a un’unità di negoziazione che gestisce sia posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione che posizioni esterne al portafoglio di negoziazione. Se alcune posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio sono assegnate a un’unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione a norma dell’articolo 104 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre altre sono assegnate a un’unità di negoziazione che gestisce sia posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione che posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, le politiche interne specificano i criteri e le motivazioni dell’assegnazione a un’unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o a un’unità che gestisce sia posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione che posizioni esterne al portafoglio di negoziazione.» .
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