Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 feb 2025
Il regolamento delegato (UE) 2022/2060 è così modificato: (1) all’, il paragrafo 4 è soppresso; (2) all’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Se le fonti di informazioni sui prezzi verificabili di cui al primo comma, lettera b), di un ente comprendono fornitori esterni, l’ente documenta anche, per ciascun fornitore esterno, il numero dei fattori di rischio che sono stati classificati come modellizzabili sulla base dei prezzi verificabili forniti da tale fornitore esterno e una valutazione della rilevanza di tali fattori di rischio.»;
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