Art. 4 · Misure transitorie

Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 31 gen 2025
Misure transitorie 1.   Il preparato specificato nell’allegato e le premiscele contenenti tale preparato, destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, anatre e galline ovaiole, prodotti ed etichettati prima del 23 agosto 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 23 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell’allegato, destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, anatre e galline ovaiole, prodotti ed etichettati prima del 23 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 23 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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