Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 31 gen 2025
Misure transitorie 1.   Gli additivi acido acetico (identificato come 1a260), diacetato di sodio (identificato come 1a262) e acetato di calcio (identificato come 1a263), come pure le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 23 agosto 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 23 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi o le premiscele di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 23 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 23 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi o le premiscele di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 23 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 23 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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