Art. 1 · Condizioni e criteri specifici per specie per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l’azienda di provenienza

Art. 1

Condizioni e criteri specifici per specie per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l’azienda di provenienza

In vigore dal 30 gen 2025
Il regolamento delegato (UE) 2019/624 è così modificato: (1) all’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) agli animali sottoposti a macellazione d’urgenza come menzionato all’allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004; b) agli animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana; c) ai bovini provenienti da stabilimenti definiti all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) ai quali non è stato concesso lo status di indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) come stabilito nell’allegato IV, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (*2); d) ai bovini, agli ovini o ai caprini provenienti da stabilimenti definiti all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 ai quali non è stato concesso lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione come stabilito nell’allegato IV, parte I, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689; e) agli animali provenienti da una zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429 e soggetti a restrizioni all’interno di tale zona; f) agli animali soggetti a controlli più rigorosi a causa della diffusione di malattie emergenti o di particolari malattie figuranti nell’elenco stilato dall’Organizzazione mondiale per la salute animale. (*1)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj)." (*2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).»;" (2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Condizioni e criteri specifici per specie per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l’azienda di provenienza (1)   Le autorità competenti applicano le condizioni e i criteri specifici stabiliti nel presente articolo, ove pertinenti, al pollame, alla selvaggina d’allevamento, agli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina e ai solipedi domestici. (2)   Nel caso del pollame allevato per la produzione di “foie gras” e del pollame a eviscerazione differita macellati presso l’azienda di provenienza, il certificato sanitario completato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all’allegato IV, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*3), anziché il certificato sanitario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna le carcasse non eviscerate al macello o al laboratorio di sezionamento o è inviato in anticipo in qualsiasi formato. (3)   Nel caso degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, dei solipedi domestici e della selvaggina d’allevamento macellati presso l’azienda di provenienza in conformità all’allegato III, sezione I, capitolo VI bis, o sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, il certificato sanitario completato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all’allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, anziché il certificato sanitario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna gli animali al macello o, in caso di selvaggina d’allevamento, al macello o allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina o è inviato in anticipo in qualsiasi formato. (4)   Nel caso della selvaggina d’allevamento macellata presso l’azienda di provenienza in conformità all’allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004: a) un certificato sanitario completato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all’allegato IV, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, anziché il certificato sanitario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, accompagna gli animali al macello o allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina o è inviato in anticipo in qualsiasi formato; b) il veterinario ufficiale verifica regolarmente che coloro che effettuano la macellazione e il dissanguamento svolgano adeguatamente i propri compiti. (5)   In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, gli Stati membri possono consentire la macellazione della selvaggina d’allevamento fino a 28 giorni dalla data di rilascio del certificato sanitario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), se: a) sono forniti direttamente, dal produttore al consumatore finale o a esercizi locali di commercio al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale, solo piccoli quantitativi di carni di selvaggina d’allevamento; e b) sono macellati non più di 50 animali l’anno per azienda di provenienza. (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).»;" (3) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Esecuzione delle ispezioni post mortem da parte del veterinario ufficiale Le ispezioni post mortem sono effettuate dal veterinario ufficiale nei casi seguenti: a) animali sottoposti a macellazione d’urgenza come menzionato all’allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004; b) animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana; c) bovini provenienti da stabilimenti definiti all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 ai quali non è stato concesso lo status di indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) come stabilito nell’allegato IV, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689; d) bovini, ovini o caprini provenienti da stabilimenti definiti all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 ai quali non è stato concesso lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione come stabilito nell’allegato IV, parte I, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689; e) animali provenienti da una zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429 e soggetti a restrizioni all’interno di tale zona; f) quando sono necessari controlli più rigorosi per tenere conto delle malattie emergenti o di particolari malattie figuranti nell’elenco stilato dall’Organizzazione mondiale per la salute animale; g) in caso di deroga sui tempi dell’ispezione post mortem in conformità all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.» .
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