Art. 8 · Meccanismo di compensazione

Art. 8

Meccanismo di compensazione

In vigore dal 30 gen 2025
Meccanismo di compensazione 1.   Per il segmento di flotta interessato e l’elenco dei pescherecci ammissibili interessati, uno Stato membro può concedere, nel 2025, ai pescherecci battenti la sua bandiera un’assegnazione supplementare di giorni di pesca calcolata conformemente ai paragrafi 4 e 5, purché il peschereccio che riceve tale assegnazione supplementare soddisfi una o più delle condizioni seguenti stabilite a livello di Stato membro: a) se il peschereccio rimuove le reti gemelle a divergenti (OTT), uno Stato membro può aumentare del 24 % l’assegnazione di giorni di pesca; se il peschereccio attua tale misura prima del 1o maggio 2025, l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 35 %; se il numero totale dei pescherecci rappresenta più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato, lo Stato membro può aumentare del 40 % l’assegnazione di giorni di pesca; b) se il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 45 mm, uno Stato membro può aumentare del 9,3 % l’assegnazione di giorni di pesca; se il peschereccio attua tale misura prima del 1o maggio 2025, l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 18,6 %; se il numero totale dei pescherecci rappresenta più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato, lo Stato membro può aumentare del 25 % l’assegnazione di giorni di pesca; se la misura si applica a tutti i pescherecci dello Stato membro interessato, lo Stato membro può aumentare del 30 % l’assegnazione di giorni di pesca; c) se il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 50 mm, uno Stato membro può aumentare del 15,4 % l’assegnazione di giorni di pesca; se il peschereccio attua tale misura prima del 1o maggio 2025, l’assegnazione di giorni di pesca può essere aumentata del 30,8 %; se il numero totale dei pescherecci rappresenta più del 40 % della flotta dello Stato membro interessato, lo Stato membro può aumentare del 40 % l’assegnazione di giorni di pesca; se la misura si applica a tutti i pescherecci dello Stato membro interessato, lo Stato membro può aumentare del 50 % l’assegnazione di giorni di pesca; d) se il peschereccio è soggetto a un periodo di chiusura che vieti ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca a profondità comprese tra 100 m e 500 m per almeno sei settimane consecutive tra maggio e settembre, uno Stato membro può aumentare del 10 % l’assegnazione di giorni di pesca; e) se il peschereccio è soggetto a un periodo di chiusura che vieti ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM per almeno quattro settimane consecutive tra maggio e ottobre, uno Stato membro può aumentare del 15 % l’assegnazione di giorni di pesca; f) se il peschereccio è soggetto a un periodo di chiusura che vieti ai pescherecci da traino di praticare attività di pesca nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM per almeno quattro settimane consecutive tra maggio e ottobre, uno Stato membro può aumentare del 15 % l’assegnazione di giorni di pesca; g) se il peschereccio è soggetto a una zona di chiusura nazionale che copra almeno il 5 % dei rispettivi luoghi di pesca a profondità comprese tra 100 m e 500 m, uno Stato membro può aumentare del 4 % l’assegnazione di giorni di pesca; h) se il peschereccio è soggetto a una zona di chiusura temporanea che consenta la riduzione delle catture di riproduttori di nasello di almeno il 20 %, uno Stato membro può aumentare del 13 % l’assegnazione di giorni di pesca; i) se il peschereccio è soggetto a una zona di chiusura temporanea che consenta la riduzione delle catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o delle catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %, uno Stato membro può aumentare del 3 % l’assegnazione di giorni di pesca; j) se il peschereccio è soggetto a una chiusura permanente dell’attività di pesca con pescherecci da traino a una profondità inferiore a 800 m, uno Stato membro può aumentare del 3 % l’assegnazione di giorni di pesca; k) se il peschereccio utilizza una rete da traino a divergenti volanti, divergenti pelagici, divergenti a basso contatto o altri divergenti con cui si riduce il contatto dei divergenti e dell’attrezzo con il fondale marino, al fine di preservare gli habitat ittici essenziali delle specie demersali, uno Stato membro può aumentare del 3 % l’assegnazione di giorni di pesca; l) se il peschereccio utilizza un attrezzo regolamentato altamente selettivo le cui caratteristiche tecniche consentano, secondo uno studio dello CSTEP, di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020, ad esempio una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 20 mm, uno Stato membro può aumentare del 3 % l’assegnazione di giorni di pesca. 2.   Lo Stato membro in questione trasmette alla Commissione, nel momento in cui le notifica l’assegnazione supplementare di giorni di pesca, l’elenco dei pescherecci che soddisfano ciascuna delle condizioni selezionate per la compensazione, unitamente al numero di giorni di pesca supplementari corrispondente. 3.   Entro e non oltre il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione la notifica dell’assegnazione supplementare di giorni di pesca e trasmette alla Commissione, il più presto possibile, le informazioni pertinenti relative al rispetto delle condizioni. 4.   L’assegnazione supplementare di giorni di pesca è calcolata a partire dallo sforzo massimo consentito conformemente al regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio in proporzione al corrispondente numero di pescherecci ammissibili interessati dalle condizioni di cui al paragrafo 1. 5.   Lo Stato membro interessato non assegna giorni di pesca supplementari che comporterebbero il superamento del livello di sforzo di pesca fissato per il pertinente gruppo di sforzo di pesca nel regolamento (UE) 2024/259. 6.   Ogni mese lo Stato membro interessato notifica inoltre separatamente alla Commissione lo sforzo utilizzato da imputare all’assegnazione supplementare di cui al paragrafo 1 utilizzando i codici di comunicazione specifici corrispondenti a tale assegnazione.
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