Art. 7
Stock demersali
In vigore dal 30 gen 2025
Stock demersali
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura degli stock demersali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro è stabilito nell’allegato IV del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. I limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nella Spagna settentrionale e nel Golfo del Leone sono stabiliti nell’allegato IV.
4. I limiti massimi di cattura per i gamberi di profondità in Corsica, nel Mar Ligure, nel Mar Tirreno e in Sardegna sono stabiliti nell’allegato VI.
5. La ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri stabilita nell’allegato VI non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 o dell’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
d)
i quantitativi riportati conformemente all’ del regolamento (CE) n. 847/96 o trasferiti a norma dell’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e)
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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