Art. 25 · Trasmissione dei dati

Art. 25

Trasmissione dei dati

In vigore dal 30 gen 2025
Trasmissione dei dati Quando, conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e rombo chiodato catturati nelle acque dell’Unione situate nel Mar Nero, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell’allegato IX del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:219:oj#art-25