Art. 19 · Occhialone

Art. 19

Occhialone

In vigore dal 30 gen 2025
Occhialone 1.   Il presente articolo si applica alle attività di pesca commerciale e ricreativa dei pescherecci dell’Unione per la cattura dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) con palangari e lenze a mano nel Mare di Alborán. 2.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell’allegato VIII. 3.   Il numero massimo di pescherecci con palangaro e di pescherecci con lenze a mano autorizzati a pescare l’occhialone è stabilito nell’allegato VIII. 4.   È stabilita una chiusura temporanea al fine di proteggere lo stock principale nella stagione riproduttiva per periodi non inferiori a 60 giorni consecutivi. Tale chiusura dura per almeno due mesi ed è attuata durante il periodo da gennaio a marzo 2025 e copre le principali zone di distribuzione dell’occhialone nel Mare di Alborán. 5.   Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a un pesce per persona al giorno. Alla pesca ricreativa nel Mare di Alborán si applica, per l’occhialone, la taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm. La pesca ricreativa di tale specie è vietata durante il periodo di chiusura della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.
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