Art. 14 · Trasmissione dei dati

Art. 14

Trasmissione dei dati

In vigore dal 30 gen 2025
Trasmissione dei dati Quando, conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock e i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell’allegato V del presente regolamento.
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