Art. 13 · Stock demersali

Art. 13

Stock demersali

In vigore dal 30 gen 2025
Stock demersali 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico. 2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per i suddetti stock demersali e la capacità massima della flotta nell’ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell’allegato V. 3.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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