Art. 10
Misure correttive per il nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM
In vigore dal 30 gen 2025
Misure correttive per il nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM
1. Il presente articolo si applica alle attività di pesca dei pescherecci dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius) nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM.
2. Il limite massimo di cattura del nasello per i pescherecci dell’Unione che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GTR, GND) nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale figura nell’allegato IV.
3. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto dell’ del regolamento (UE) 2019/1241.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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