Art. 8 · Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

Art. 8

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

In vigore dal 30 gen 2025
Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili 1.   Per tener conto dell’obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo si applica ai TAC di cui all’allegato IA. 2.   Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nel Mar Celtico (COD/7XAD34), per il merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia (COD/5BE6A), per il merlano nel Mare d’Irlanda (WHG/07A.) e per la passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.) e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano (Merlangius merlangus) nelle acque a ovest della Scozia (WHG/56-14), assegnati a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all’interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti («riserva comune»), aperta a partire dal 1° gennaio 2025. Gli Stati membri sprovvisti di contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo 2025. 3.   I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all’anno successivo. Dopo il 31 marzo 2025 i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune. 4.   Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell’allegato IA, parte C, a meno che lo Stato membro sprovvisto di contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente. 5.   I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base dei prezzi medi dell’Unione dell’anno precedente, indicati dall’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 6.   Qualora il meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo non consenta agli Stati membri di coprire in misura analoga le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:202:oj#art-8