Art. 6 · TAC stabiliti dagli Stati membri

Art. 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

In vigore dal 30 gen 2025
TAC stabiliti dagli Stati membri 1.   I TAC di cui all’allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato se specificato nel medesimo allegato. 2.   I TAC di cui al paragrafo 1 che devono essere stabiliti da uno Stato membro: a) sono conformi agli obiettivi e alle norme di cui ai regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, in particolare all’obiettivo dello sfruttamento sostenibile dello stock; e b) consentono di sfruttare lo stock: i) in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile (MSY), nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o ii) nel rispetto dell’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete. 3.   Entro il 15 marzo 2025 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti: a) i TAC da esso stabiliti; b) i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione di tali TAC; c) informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC da esso stabiliti. 4.   Per il TAC di pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nella zona Copace 34.1.2, il Portogallo trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 per il TAC per il 2025 entro il 1° febbraio 2025 e per il TAC per il 2026 entro il 1° febbraio 2026. 5.   Se del caso, la Commissione può chiedere al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP): a) di valutare le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere b) e c); e b) di valutare se i TAC stabiliti dagli Stati membri sono conformi al paragrafo 2. 6.   Se, secondo il parere dello CSTEP, le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), sono ritenute insufficienti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione informazioni supplementari in linea con tale parere, corredate da documenti che ne giustifichino la correlazione con il parere stesso, entro un mese dalla sua pubblicazione. 7.   Se, secondo il parere dello CSTEP, la metodologia seguita dagli Stati membri per stabilire il TAC non soddisfa pienamente le condizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati rivedono la metodologia seguita per stabilire il TAC per l’anno successivo, in linea con il parere dello CSTEP.
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