Art. 59 · Specie vietate

Art. 59

Specie vietate

In vigore dal 30 gen 2025
Specie vietate 1.   Quando si trovano nelle acque dell’Unione, i pescherecci di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti: a) squalo toro (Carcharias taurus) in tutte le acque dell’Unione; b) razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d; e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4; c) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10; d) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangaro nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 4, 6, 7 e 8; e) pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM da 3, 4 e da 6 a 10; f) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque dell’Unione; g) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a; h) razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6 e 10; i) pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nelle acque dell’Unione del Mediterraneo; j) squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque dell’Unione; e k) specie di acque profonde elencate nell’allegato IA, parte D, nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10 e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Storico versioni

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