Art. 59
Specie vietate
In vigore dal 30 gen 2025
Specie vietate
1. Quando si trovano nelle acque dell’Unione, i pescherecci di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:
a)
squalo toro (Carcharias taurus) in tutte le acque dell’Unione;
b)
razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d; e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4;
c)
complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;
d)
canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangaro nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 4, 6, 7 e 8;
e)
pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM da 3, 4 e da 6 a 10;
f)
smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque dell’Unione;
g)
razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;
h)
razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
i)
pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nelle acque dell’Unione del Mediterraneo;
j)
squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque dell’Unione; e
k)
specie di acque profonde elencate nell’allegato IA, parte D, nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10 e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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