Art. 48 · Misure relative alla pesca di austromerluzzi

Art. 48

Misure relative alla pesca di austromerluzzi

In vigore dal 30 gen 2025
Misure relative alla pesca di austromerluzzi Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di austromerluzzi (Dissostichus spp.) nella zona dell’accordo SIOFA: a) non pratichino la pesca a profondità inferiori a 500 metri; b) abbiano a bordo in qualsiasi momento almeno un osservatore scientifico incaricato di osservare il 25 % degli ami salpati per trave per tutta la durata dell’attività di pesca; e c) effettuino la marcatura e il rilascio degli esemplari di austromerluzzi catturati in misura pari ad almeno cinque pesci per tonnellata di peso vivo; una volta catturati 30 o più esemplari di austromerluzzi, si applica un livello minimo di sovrapposizione statistica pari ad almeno il 60 % per il rilascio degli esemplari marcati.
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