Art. 47
Limiti per la pesca di fondo
In vigore dal 30 gen 2025
Limiti per la pesca di fondo
Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell’accordo SIOFA:
a)
limitino lo sforzo di pesca di fondo annuale al livello indicato nell’allegato X;
b)
non pratichino la pesca di fondo se non con l’utilizzo di palangari demersali; e
c)
non pratichino la pesca nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter’s Shoal, quali definite nell’allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico.
Storico versioni
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