Art. 43 · Gestione della pesca con FAD

Art. 43

Gestione della pesca con FAD

In vigore dal 30 gen 2025
Gestione della pesca con FAD 1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo, le navi ausiliarie e qualunque altra nave operante a sostegno di pescherecci a cianciolo non calano FAD, non forniscono l’assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00:00 del 1° luglio 2025 e le ore 24:00 del 15 agosto 2025. 2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per un mese supplementare, dalle ore 00:00 del 1° aprile 2025 alle ore 24:00 del 30 aprile 2025, o dalle ore 00:00 del 1° maggio 2025 alle ore 24:00 del 31 maggio 2025, o dalle ore 00:00 del 1° novembre 2025 alle ore 24:00 del 30 novembre 2025, o dalle ore 00:00 del 1° dicembre 2025 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2025. 3.   Gli Stati membri interessati stabiliscono congiuntamente quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la loro bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2025, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC il periodo di chiusura comune scelto dagli Stati membri prima del 1° marzo 2025. 4.   Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.
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