Art. 40 · Divieto di pesca degli squali alalunga

Art. 40

Divieto di pesca degli squali alalunga

In vigore dal 30 gen 2025
Divieto di pesca degli squali alalunga 1.   È vietato pescare squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC nonché tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona. 2.   Gli esemplari di squalo alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori dei pescherecci. 3.   Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2024, entro il 31 gennaio 2025.
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