Art. 37 · Pesca con cianciolo

Art. 37

Pesca con cianciolo

In vigore dal 30 gen 2025
Pesca con cianciolo 1.   I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis): a) dalle ore 00:00 del 29 luglio 2025 alle ore 24:00 dell’8 ottobre 2025 o dalle ore 00:00 del 9 novembre 2025 alle ore 24:00 del 19 gennaio 2026 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti: — le coste americane del Pacifico, — longitudine 150°O, — latitudine 40°N, — latitudine 40°S; b) dalle ore 00:00 del 9 ottobre 2025 alle ore 24:00 dell’8 novembre 2025 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti: — longitudine 96°O, — longitudine 110°O, — latitudine 4°N, — latitudine 3°S. 2.   Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2025, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), scelto dal peschereccio. 3.   I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati. 4.   Il paragrafo 3 non si applica: a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; b) quando, nel corso dell’ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
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