Art. 33
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2025-2026
In vigore dal 30 gen 2025
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2025-2026
1. Ai fini dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 lo Stato membro che intende pescare krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR nel periodo dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026 ne dà notifica alla Commissione entro il 1° maggio 2025 mediante il modulo che figura nell’appendice dell’allegato VII, parte B.
2. In deroga ai termini di cui all’, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004 e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2025.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che sarà autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico.
4. Lo Stato membro che intenda pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR ne notifica la Commissione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica:
a)
battono la sua bandiera; o
b)
battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e batteranno presumibilmente la bandiera di tale Stato membro al momento dell’attività di pesca.
5. Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per cause di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a)
i dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004; e
b)
un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.
Storico versioni
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