Art. 31 · Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi per la campagna di pesca 2025-2026

Art. 31

Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi per la campagna di pesca 2025-2026

In vigore dal 30 gen 2025
Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi per la campagna di pesca 2025-2026 1.   Gli Stati membri possono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangaro nelle sottozone FAO 48.6, 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale per la pesca nel periodo dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026, conformemente all’, paragrafi da 2 a 7, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (41). 2.   In deroga ai termini di cui all’, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri che intendono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 1° giugno 2025.
Storico versioni

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