Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 30 gen 2025
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) ai pescherecci dell’Unione; e b) ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione. 2.   Il presente regolamento si applica anche: a) ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e b) alla pesca commerciale da riva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:202:oj#art-2