Art. 18
Misure tecniche per l’occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8
In vigore dal 30 gen 2025
Misure tecniche per l’occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8
1. Alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 36 cm.
2. Alle catture di occhialone nell’ambito della pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm.
3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 ai pescherecci battenti bandiera francese sono vietate tutte le attività di pesca dell’occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8.
4. Dal 1° febbraio al 30 settembre 2025 è vietata la pesca con palangari fissi (LLS) e con reti a strascico (OTB) nella zona occidentale del Mare Cantabrico, di fronte alle Asturie e alla Galizia.
5. La pesca ricreativa dell’occhialone è vietata nelle zone geografiche seguenti: zona RF 1 (Cariño/Celeiro), zona RF 2 (Ribadeo), zona RF 3 (Navia), zona RF 4 (Ensenada Canero), zona RF 5 (Ensenada de Cabrera/Ría San Martín de la Arena), zona RF 6 (Ría de Treto), zona RF 7 (Bilbao/Plentzia) e zona RF 8 (Bermeo/Mundaka).
Storico versioni
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