Art. 17
Misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d’Irlanda e le acque a ovest della Scozia
In vigore dal 30 gen 2025
Misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d’Irlanda e le acque a ovest della Scozia
1. Ai pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7 g, nella parte 7h a nord di 49° 30’ di latitudine nord e nella parte 7j a nord di 49° 30’ di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest si applica quanto segue:
a)
i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:
i)
sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;
ii)
sacco T90 con maglie di 100 mm;
iii)
sacco con maglie di 120 mm;
iv)
sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;
b)
inoltre, i pescherecci che pescano con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per almeno il 20 % di eglefino (Melanogrammus aeglefinus) utilizzano un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l’attrezzo da fondo; gli Stati membri possono esentare dall’applicazione della presente lettera i pescherecci che pescano con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per meno dell’1,5 % di merluzzo bianco, purché tali pescherecci siano oggetto di un aumento progressivo del livello di presenza di osservatori in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca;
c)
i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo (Nephrops norvegicus) utilizzano uno degli attrezzi seguenti:
i)
pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
ii)
pannello Seltra;
iii)
griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Net Grid;
iv)
sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;
v)
sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 100 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm;
d)
i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice (Lophiidae), nasello (Merluccius merluccius) o rombo giallo (Lepidorhombus spp.) utilizzano uno degli attrezzi seguenti:
i)
sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;
ii)
sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.
2. Ai pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all’interno delle acque dell’Unione, a est di 12° O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo si applica quanto segue:
a)
i pescherecci utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per i pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm;
b)
i pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo e che impiegano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm.
3. Ai pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d’Irlanda) si applica quanto segue:
a)
i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno degli attrezzi seguenti:
i)
pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
ii)
pannello Seltra;
iii)
griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm;
iv)
net Grid CEFAS;
v)
rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl);
b)
i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che operano con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze (Rajiformes) utilizzano un sacco con maglie di 120 mm.
4. Le percentuali di cattura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.
5. Ai pescherecci è vietato pescare con reti a strascico e sciabiche nelle zone seguenti:
a)
divisioni CIEM 7b e 7c;
b)
zona a ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione CIEM 7e; e
c)
divisioni CIEM da 7f a 7k.
Il divieto non si applica qualora:
a)
i pescherecci utilizzino un sacco con maglie di almeno 100 mm; oppure
b)
le loro catture accessorie di merluzzo bianco non superino l’1,5 %, secondo la valutazione dello CSTEP, quando i pescherecci pescano al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:202:oj#art-17