Art. 13 · Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9

Art. 13

Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9

In vigore dal 30 gen 2025
Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 1.   Il presente articolo si applica alle acque marine e alle acque salmastre dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e alle acque salmastre adiacenti dell’Unione che comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione. 2.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca commerciale condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica con o senza un peschereccio, purché tale ricerca si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1241 e lo CSTEP abbia confermato alla Commissione e agli Stati membri interessati che tale ricerca scientifica è giustificata da motivi scientifici. 3.   È vietato praticare attività di pesca commerciale dell’anguilla (Anguilla anguilla) in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026. Inoltre, gli Stati membri e i pescatori compiono ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accessorie accidentali di anguilla. Ove catturati accidentalmente, li esemplari di anguilla non sono danneggiati e sono immediatamente rilasciati. A tal fine, lo Stato membro interessato, individualmente o congiuntamente, stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatte salve le condizioni seguenti: a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire tra gli Stati membri o all’interno di uno stesso Stato membro da una zona di pesca all’altra per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell’anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale; b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di almeno sei mesi, consecutivi o non consecutivi, e si applicano a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente; c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 e con i piani nazionali di gestione elaborati a norma dell’ di tale regolamento; e d) il periodo o i periodi di chiusura coprono il periodo o i periodi di migrazione principali dell’anguilla, compresi i rispettivi picchi, nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato. 4.   In deroga al paragrafo 3, lettera d), per l’anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino ad un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente. In tal caso gli Stati membri interessati stabiliscono un’ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l’attrezzo da pesca è estratto dall’acqua tra un periodo e l’altro di giorni non consecutivi. 5.   Per l’anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm nella sottozona CIEM 3, il periodo o i periodi di chiusura di cui al paragrafo 3 e la relativa deroga di cui al paragrafo 4 sono concordati da tutti gli Stati membri interessati in modo da garantire una protezione efficace dell’anguilla che migra dal Mar Baltico al Mare del Nord. In mancanza di un accordo entro il 1° aprile 2025, il periodo di chiusura è compreso tra il 15 settembre 2025 e il 15 marzo 2026 in Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, senza possibilità della deroga di cui al paragrafo 4. 6.   In ulteriore deroga al paragrafo 3, lettera d), per l’anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente. Gli Stati membri interessati possono inoltre autorizzare la pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 50 giorni supplementari esclusivamente a scopo di ripopolamento. In entrambi i casi gli Stati membri interessati stabiliscono un’ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l’attrezzo da pesca è estratto dall’acqua tra un periodo e l’altro di giorni non consecutivi. 7.   È vietata la pesca ricreativa dell’anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale. 8.   Lo Stato membro interessato, individualmente o congiuntamente, informa la Commissione: a) entro il 1° maggio 2025, in merito al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 3 a 6, aggiungendo informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o periodi; b) entro due settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 3 a 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:202:oj#art-13