Art. 12
Misure relative al merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1
In vigore dal 30 gen 2025
Misure relative al merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1
1. Alle catture di merluzzo giallo (Pollachius pollachius) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm.
2. Nell’ambito della pesca ricreativa, anche da riva, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1:
a)
possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di merluzzo giallo per pescatore al giorno; una volta raggiunto tale massimale, può essere praticata la pesca «di cattura e rilascio»;
b)
non può essere catturato e detenuto nessun esemplare di merluzzo giallo dal 1° gennaio al 30 aprile. La pesca «di cattura e rilascio» può tuttavia essere praticata durante tale periodo.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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